Istituzioni di diritto romano, excerpt 1

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Il rapporto dotale (dos o causa dotis) giustifica l'acquisto dei beni trasmessi dalla moglie al marito per lo scopo di sostenere gli oneri del matrimonio (ad sustinenda onera matrimonii).

La dote è nulla se nullo è il matrimonio.

Donazioni nuziali.

La donazione nuziale (del marito alla moglie) è un istituto penetrato nel diritto romano, come le arre nuziali, dall'Oriente.

E' chiaramente antitetico al regime dotale di Roma, cui si contrappone come il donativo maritale al donativo paterno

Sua funzione essenziale è di fornire alla donna un appannaggio vedovile.

Queste donazioni avevano assunto da tempo nel diritto romano il nome di donationes ante nuptias, a cagione del divieto delle donazioni tra coniugi.

Ma Giustino per il primo stabilì che si potessero dopo le dotazioni nozze accrescere, e finalmente Giustiniano che si potessero senz'altro far delle dotazioni donazioni con questo carattere conchiuse le nozze (constante matrimonio;

Onde ne mutò pure il nome da quello di donationes ante nuptias in quello di donationes propter nuptias.

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